Green pass, da settembre nuove regole per scuola e trasporti

Green pass, da settembre nuove regole per scuola e trasporti

Dal 1° settembre il green pass, già necessario per ristoranti al chiuso, spettacoli, eventi e luoghi della cultura, sarà richiesto al personale scolastico e universitario e agli studenti universitari. Servirà inoltre per i trasporti a media e lunga percorrenza (non invece per il trasporto pubblico locale).

SCUOLA E UNIVERSITA’

Innanzitutto va specificato che per l’anno scolastico 2021/22 l’attività sarà in presenza, salvo deroghe per specifici istituti o aree fino al 31 dicembre a seguito di provvedimenti di Regioni e Comuni adottabili in caso di zone arancioni e rosse o altre circostanze di rischio eccezionale.

Resta inoltre l’obbligo di mascherina, eccezion fatta per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti incompatibili all’uso dei dispositivi di protezione e impegnati nelle attività sportive. L’obbligo di utilizzo dei DPI può però esser derogato in classi composte esclusivamente da studenti con ciclo di vaccinazione completato o guariti.

Dal 1° settembre e fino al 31 dicembre tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno possedere il green pass. Per i docenti, il mancato rispetto di questo requisito sarà considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sospeso senza retribuzione o altro compenso.

TRASPORTI

Dal 1° settembre il green pass sarà obbligatorio per:

  • aerei;
  • navi e traghetti per trasporto interregionale (esclusi quelli per collegamenti marittimi nello stretto di Messina):
  • treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • autobus a offerta indifferenziata tra più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente (esclusi quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale).

In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro, raddoppiata in caso di ripetute violazioni, oltre ad eventuali sanzioni accessorie (art. 4 dl 19/2020, convertito con modificazioni dalla l. 35/2020).

ESENZIONI

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute, non possono vaccinarsi.

Per quanto riguarda i trasporti, NON servirà il green pass per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale, né per i treni regionali.

“Realizzato con fondi Ministero sviluppo economico. Riparto 2020”

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