Particolare tipologia di prestito personale che prevede la restituzione della somma ottenuta e degli interessi cedendo alla finanziaria fino ad un quinto dello stipendio o della pensione. Il versamento viene effettuato direttamente dal datore di lavoro o dall’INPS.
La cessione del quinto è una forma di credito non finalizzata, cioè che non necessita di specificazione circa come verranno utilizzati i soldi ricevuti a prestito.
Per converso, è previsto l’obbligo di assicurazione che garantisca il pagamento del debito residuo anche in caso di morte o perdita del lavoro.
Possono richiedere la cessione del quinto i dipendenti con:
- contratto a tempo indeterminato;
- residenza in Italia;
- età compresa tra i 18 e i 63 anni.
Possono inoltre richiedere la cessione del quinto i pensionati:
- di età non superiore ai 90 anni al momento della scadenza del piano di ammortamento del finanziamento;
- pensione, al netto della quota cedibile, dell’importo minimo stabilito per legge.
L’importo massimo del prestito con cessione del quinto viene quindi stabilito in base all’importo di stipendio e pensione. La durata del piano di rientro va dai 2 ai 10 anni.
IMPORTANTE! Contrariamente che per la pensione, è possibile cedere due quote di un quinto dello stipendio, dunque avere due trattenute in busta paga. È necessario stipulare con la finanziaria un contratto ulteriore detto delegazione di pagamento e avere l’ok del datore di lavoro (che ha l’obbligo di accettare solo la prima cessione del quinto).
I COSTI DELLA CESSIONE DEL QUINTO
Capitolo a parte meritano i costi della cessione del quinto, che la rendono una delle tipologie di prestito più onerose.
Si pagano:
- gli interessi;
- le spese di istruttoria;
- le spese di incasso delle rate;
- le commissioni di intermediazione;
- le imposte;
- la copertura assicurativa obbligatoria.
IL RECUPERO DEI COSTI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA
Se viene estinta anticipatamente una cessione del quinto, la finanziaria dovrà restituirti i costi e commissioni in misura proporzionata al numero di mesi in cui non si è più usufruito del prestito.
Per ottenere il rimborso è necessario che i finanziamenti siano stati estinti o rinnovati da meno di 10 anni.
La finanziaria dovrebbe provvedere in automatico, ponendo questa restituzione di costi in particolare evidenza sui conteggi di estinzione anticipata, ma così non fosse è possibile fare reclamo e, eventualmente ricorrere all’Arbitro Bancario e Finanziario.
IMPORTANTE! Mentre fino a qualche anno fa era necessario distinguere fra costi rimborsabili e non rimborsabili (in particolare: i costi upfront, cioè corrisposti anticipatamente all’apertura del finanziamento), la sentenza dell’11 settembre 2019 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario E Finanziario hanno stabilito che, se il consumatore estingue anticipatamente la cessione, la riduzione del costo totale del finanziamento dovrà comprendere tutte le commissioni bancarie applicate, senza alcuna distinzione.
Hai estinto anticipatamente una cessione del quinto e vuoi verificare se la finanziaria ti ha rimborsato quanto ti spetta? Contatta le nostre sedi territoriali, oppure scrivi allo Sportello online:
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