Il bonus luce per disagio economico è uno sconto sulla bolletta, previsto dal Governo e reso operativo dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per assicurare un risparmio sulla spesa dell’energia alle famiglie in condizione di disagio economico. Il bonus luce viene erogato sia ai clienti che hanno aderito a un’offerta sul mercato libero sia a quelli serviti in maggior tutela, ma verrà automaticamente riconosciuto anche in caso di cambio fornitore.In caso di disattivazione/voltura della fornitura, prima del termine del periodo di agevolazione, la quota residua del bonus base e del bonus integrativo, ove previsto, viene riconosciuta nella fattura di chiusura a completamento dell’intero periodo di agevolazione.
Cosa è cambiato dal 2021?
Dal 1° gennaio 2021 (come previsto dal decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157), per ottenere il bonus per disagio economico è sufficiente presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al fine di attestare la situazione reddituale (ISEE). Infatti, a partire dall’anno 2021, il bonus viene riconosciuto automaticamente a quei nuclei familiari che abbiamo presentato la DSU e che rientrino nei requisiti stabiliti dal Governo.
Come ottenere il bonus sociale: i requisiti per l’anno 2023
Per accedere al bonus per disagio economico, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica/gas/acqua con tariffa per usi domestici.
Requisito economico:
- nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 15.000 euro;
- nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro;
- nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
In presenza dei requisiti di reddito, l’INPS invia i dati del nucleo familiare al Sistema Informativo Integrato (SII*). Esso acquisisce le informazioni dall’INPS, identifica le forniture da agevolare e le comunica a venditori e distributori di energia elettrica e gas, indicando il periodo di validità dell’agevolazione.
Per conservare la continuità dell’agevolazione è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica almeno un mese prima della scadenza del bonus precedente (la data di inizio agevolazione decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della presentazione della DSU ovvero il primo giorno del mese in cui il SII fa le sue verifiche ed invia le notifiche a venditori e distributori). Ogni nucleo familiare ha diritto, per l’anno di competenza, ad un solo bonus per disagio economico per ogni tipologia di fornitura.
Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.
E per il bonus relativo a forniture centralizzate di gas? Come si fa domanda?
In caso di esito positivo della verifica che il nucleo familiare non risulti già beneficiario di un bonus elettrico/gas per l’anno di competenza della DSU (verifica di unicità), se il SII non individua un contratto di fornitura diretta di gas naturale per usi di riscaldamento domestico intestato ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE, il sistema verifica se uno dei componenti del nucleo usufruisce di una fornitura condominiale centralizzata di gas naturale per usi di riscaldamento domestico, attivando la seguente procedura:
- viene inviata al componente del nucleo familiare che ha compilato e sottoscritto la DSU (dichiarante), all’indirizzo di abitazione del nucleo familiare indicato nella DSU -Quadro B, una comunicazione con le indicazioni per dichiarare il codice PDR che identifica la eventuale fornitura condominiale di gas naturale per usi di riscaldamento domestico di cui usufruisce lui stesso o un altro componente del nucleo familiare (il PDR è il codice di 14 cifre riportato nella bolletta del condominio e che, dovrà, pertanto, essere richiesto all’amministratore dello stabile in cui si trova l’abitazione);
- la comunicazione segnala la possibilità di delegare un soggetto terzo alla riscossione del bonifico domiciliato con il quale sarà erogato il bonus sociale gas, nel caso di esito positivo delle verifiche di ammissibilità all’agevolazione; a tal fine, il dichiarante dovrà compilare e trasmettere apposito Modulo di delega, con le modalità indicate nella comunicazione ricevuta;
- il dichiarante la DSU dovrà comunicare il codice PDR della fornitura di gas naturale condominiale e gli ulteriori dati richiesti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, con le modalità indicate nella lettera che arriverà mezzo posta;
- per completare la domanda occorrerà che il dichiarante acceda allo sportello digitale dell’Arera con lo Spid e segua le istruzioni.
Gli sportelli Adiconsum sono aperti e prestano attività di assistenza nella compilazione della domanda per accedere al bonus per forniture centralizzate di gas.
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