Caso diamanti bancari: il Tar del Lazio ha confermato le multe dell’Agcm a Unicredit, Banco Bpm, Mps e alle società IDB e DPI

Confermate dal Tar del Lazio le sanzioni inflitte dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) nei confronti delle società IDB e DPI e di alcune banche coinvolte per la questione diamanti da investimento. Con le cinque sentenze pubblicate oggi, la vicenda che riguarda moltissimi consumatori emiliano-romagnoli per un controvalore di svariati milioni di euro, che si sono avventurati in quelle che doveva essere un investimento sicuro, può validamente sperare in un epilogo positivo. Il Tar del Lazio ha confermato multe pari a 12 milioni di euro inflitte dall’Antitrust lo scorso anno per pratiche commerciali scorrette a Unicredit, Banco Bpm, Mps e ai due principali broker attivi nella vendita di diamanti anche attraverso gli sportelli bancari, giudicando  “infondati” sia i ricorsi presentati da IDB (la società Intermarket Diamond Business spa e IDB Intermediazioni Srl) e da Diamond Private Investment (DPI) che quelli delle tre banche. In particolare le sanzioni irrogate dall’Antitrust erano state: 2 milioni per IDB; 4 milioni per Unicredit; 3,35 milioni per Banco BPM; 1 milione per DPI; 2 milioni per MPS e 3 milioni per Banca Intesa che non ha presentato ricorso al Tar avverso il provvedimento Agcm.

I profili di scorrettezza riscontrati per entrambe le società venditrici hanno anche riguardato le informazioni ingannevoli e omissive diffuse attraverso il sito e il materiale promozionale dalle stesse predisposto in merito: a) al prezzo di vendita dei diamanti, presentato come quotazione di mercato, frutto di una rilevazione oggettiva pubblicata sui principali giornali economici; b) all’andamento del mercato dei diamanti, rappresentato in stabile e costante crescita; c) all’agevole liquidabilità e rivendibilità dei diamanti alle quotazioni indicate e con una tempistica certa; e d) alla qualifica dei professionisti come leader di mercato.

L’Autorità ha, inoltre, accertato che gli Istituti di credito, principale canale di vendita dei diamanti per entrambe le imprese, utilizzando il materiale informativo predisposto da IDB e DPI, proponevano l’investimento a una specifica fascia della propria clientela interessata all’acquisto dei diamanti come un bene rifugio per diversificare i propri investimenti. Il Tar ha quindi confermato quanto rilevato nel provvedimento ovvero il fatto che l’investimento fosse proposto da parte del personale bancario e tale circostanza forniva ampia credibilità alle informazioni contenute nel materiale promozionale delle due società, determinando molti consumatori all’acquisto senza effettuare ulteriori accertamenti.

In particolare per quanto concerne la posizione del Banco Popolare verso la quale Adiconsum Emilia Romagna ha aperto il maggior numero di contenziosi si legge nella terzo motivo della sentenza che: «Il provvedimento [Agcm] evidenzia come, in forza dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra IDB e BBPM, la banca fosse tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto da IDB, provvedendo anche i funzionari dell’istituto a inoltrare alla IDB le disposizioni di acquisto sottoscritte dall’acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all’esatto ammontare dell’operazione. La delibera rappresenta inoltre come, per l’attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell’operazione conclusa (tra il 10% e il 20%, ben lontana dalla misura di un ipotetico “indennizzo”) e come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell’accordo con IDB, di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza) e un effetto di fidelizzazione del cliente. Già tali evidenze dimostrano come l’attività di “segnalazione” di BBPM, al di là della sua formale definizione, comportasse un ruolo attivo nella dinamica contrattuale complessiva in cui il consumatore era coinvolto.
Il provvedimento, anche alla luce del contenuto delle linee guida operative ad uso interno dei dipendenti della banca e di circolari interne vigenti fino al 28 dicembre 2016, analizzate ai paragrafi 108 e seguenti, rileva poi come fosse espressamente previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” e come pure fosse descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l’investimento in diamanti e nell’ “assistere” il cliente nell’eventuale acquisto».

Alla luce della sentenza odierna, pertanto, auspichiamo un celere, completo e soddisfacente ristoro dei consumatori colpiti da questo ennesimo caso di risparmio tradito, ed invitiamo chi ancora non l’avesse fatto (la maggioranza dei coinvolti) a farsi avanti ed avvalersi dell’assistenza dell’Associazione consumatori, evitando così di chiudere con stralci molto bassi.