Il Decreto Lgs n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “Rottamazione-ter”, vengano applicati alle somme riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Chi aderisce dovrà pagare l’importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nella “Rottamazione-ter” è possibile richiedere il proprio Prospetto informativo, un documento che riepiloga i debiti che rientrano nella Definizione agevolata in base alle informazioni fornite dagli enti creditori. Il Prospetto informativo è consultabile in tempo reale nella propria area riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, mentre chi non ha pin e password può chiedere di riceverlo via email compilando l’apposito form presente nell’area pubblica, allegando, in quest’ultimo caso, anche la documentazione prevista per il riconoscimento.
Come si presenta la domanda di adesione alla definizione agevolata?
- chi possiede una casella di posta elettronica certificata (PEC) può inviare il modulo DA-2018, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l’elenco si trova a pagina 4 del modulo DA-2018 e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it ), oltre alla copia del documento di identità del delegato qualora la presentazione sia fatta da soggetto diverso dal richiedente;
- in alternativa, è possibile presentare il modulo di adesione agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Come funzionano i pagamenti in caso di accoglimento della domanda?
Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019.
È possibile pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni), di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo.
Per i contribuenti che hanno precedentemente aderito alla “rottamazione-bis” prevista dal D.L. n. 148/2017, sono 10 le rate ottenibili con la Definizione agevolata 2018 (“rottamazione-ter”).
Se il contribuente sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima verrà calcolato, a partire dal 1° agosto 2019, un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2% annuo. I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 unitamente ai bollettini di pagamento.
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Come funziona il c.d. “Saldo e stralcio”?
La Legge n. 145/2018 prevede il “Saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Rientrano nel “saldo e stralcio” i carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. La misura interessa esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
Chi intende aderire al “Saldo e stralcio” può farlo entro il 30 aprile 2019, scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.
A quanto ammonta l’agevolazione?
Il “Saldo e stralcio” si basa sull’ISEE e sono previste tre fasce e relative quantificazioni del pagamento necessario a estinguere le posizioni debitorie:
- 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
- 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
- 35%delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.
Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012.
In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.