Scuola civica in pillole – Vacanza in autobus? Scopri le tue tutele

Organizzare il proprio viaggio in autobus attraverso i paesi dell’Unione Europea può rappresentare una valida alternativa per trascorrere una vacanza low cost senza, tuttavia, esser costretti a rinunciare ai propri diritti. I consumatori che scelgono tale mezzo di trasporto, infatti, godono di una serie di diritti pari a quelli riconosciuti a quanti scelgono di utilizzare l’aereo, il treno o la nave per spostarsi. Tali diritti sono sanciti dal Regolamento UE n. 181/2011 che, entrato in vigore il 1° marzo 2013, si applica ai servizi, svolti con frequenza regolare, su un itinerario determinato con fermate prestabilite la cui percorrenza, all’interno dell’Unione Europea, sia superiore a 250 chilometri.

Rientrano tra i diritti riconosciuti dal Regolamento europeo il diritto a non essere discriminati sulla base della propria nazionalità o paese di residenza o a causa di una disabilità sia durante la fase di acquisto del biglietto che durante il viaggio stesso. I passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta devono, infatti, essere messi in condizione di viaggiare agevolmente e senza costi aggiuntivi e l’eventuale accompagnatore deve essere accettato a bordo gratuitamente.

Una tutela specifica è prevista nelle ipotesi di ritardo o cancellazione del servizio al verificarsi delle quali i passeggeri hanno diritto di conoscere tempestivamente le cause del disservizio e il nuovo orario di partenza previsto. I passeggeri hanno, inoltre, il diritto ad essere assistiti mediante la fornitura di pasti e bevande a titolo gratuito e la sistemazione in albergo o altro alloggio se necessario il pernottamento in attesa di essere reinstradati.  Il reinstradamento, previsto in caso di cancellazione o ritardo alla partenza superiore ai 120 minuti, deve essere offerto non appena possibile o in una data successiva scelta dal viaggiatore e in condizioni di trasporto comparabili.  Nel caso in cui il vettore non offra al passeggero la scelta tra il reinstradamento o il rimborso del biglietto, allo stesso è riconosciuto il diritto ad un risarcimento pari al 50% del prezzo del biglietto. Rimborso, reinstradamento e risarcimento sono anche garantiti ai passeggeri cui viene negato l’imbarco per l’accettazione di un numero di  prenotazioni superiori rispetto ai posti disponibili.