1.692 sono stati gli assegni contestati perché di importo pari o superiore ai 1.000 euro senza l’apposizione della clausola di “non trasferibilità”. Nessuna sanzione, però, è stata al momento irrogata, mentre 107 sono state le oblazioni pagate. I dati provengono da un’indagine del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha anche ricordato che gli assegni di importi pari o superiore a 1.000 euro, senza l’indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità, dal 4 luglio 2017, non sono validi e che la loro emissione è sanzionata con una multa che va dai 3.000 ai 50.000 euro.
Ricapitoliamo alcune info che tutti noi dobbiamo sapere in tema di assegni
Validità di un assegno
Per importi pari o superiore a 1.000 euro, la sua validità è data dall’apposizione:
- del nome del beneficiario
- della clausola di “non trasferibilità”.
Termini della sanzione
Si paga al termine del procedimento, una volta accertata effettivamente la violazione. L’importo della sanzione è sganciato dall’importo dell’assegno.
Termini dell’oblazione
Nel caso degli assegni irregolari, l’oblazione è sempre di 6.000 euro, indipendentemente dall’importo dell’assegno contestato. Il ricorso all’oblazione deve essere fatto entro 60 gg. dalla data di contestazione. L’importo dell’assegno contestato non deve essere superiore a 250.000 euro.
Cosa fare: pagare la sanzione o l’oblazione?
Non è dato sapere, a priori, se è più conveniente pagare la sanzione piuttosto che l’oblazione. Come già detto, l’oblazione è sempre pari a 6.000 euro con le limitazioni di cui sopra.
In sede di procedimento sanzionatorio, è possibile presentare le proprie osservazioni ed eventualmente ottenere:
· il proscioglimento totale
· l’irrogazione di una sanzione più bassa dell’oblazione. Al consumatore è, infatti, concessa la possibilità di chiedere che venga ridotta di 1/3. La multa minima applicabile è di 2.000 euro.
In attesa dell’intervento legislativo
Come già scritto nella notizia pubblicata lo scorso 1° marzo da Adiconsum Nazionale, in attesa di un intervento legislativo che sani la maximulta, ricorda che: se sei in possesso di blocchetti di assegni su cui non è apposta la dicitura “non trasferibile”, puoi utilizzarli, indicando il nome del beneficiario e senza apporre la scritta, per importi inferiori a 1.000 euro; per importi pari o superiori a 1.000 euro apponi, invece, la corretta dicitura, pena la maxi sanzione

