Scioperi e voli cancellati: quali sono i tuoi diritti

Scioperi e voli cancellati: quali sono i tuoi diritti

Il Corriere della Sera riferisce che negli ultimi giorni le compagnie aeree hanno già cancellato “41 mila voli nel periodo estivo soltanto nelle tratte interne al continente per la carenza di personale nel settore, dagli aeroporti fino alle società di handling e di sicurezza privata”. È l’effetto della nota crisi del settore del trasporto aereo anche a causa delle restrizioni dovute alla pandemia Covid-19. L’intero comparto è, infatti, in difficoltà per le perdite degli ultimi due anni e, al momento, fatica anche a stare al passo con la domanda, subendo sia una carenza di personale che l’aumento dei costi di gestione, compreso quello del carburante. A causa di ciò, le grandi compagnie aeree continuano a ridurre il numero delle partenze. Si prevedono, dunque, ulteriori voli cancellati, perfino a poche ore dall’imbarco, caos nei principali aeroporti con lunghe code al check-in. Numerosi saranno anche gli scioperi che interesseranno le compagnie aeree low cost.

QUALI SONO I TUOI DIRITTI IN CASO DI CANCELLAZIONE O RITARDO DEL VOLO?

In primis, ricordati che grazie alla sentenza 17/04/2018 n° C-195/17 della Corte di Giustizia Europea, lo sciopero non necessariamente esonera la compagnia aerea dall’obbligo di rimborso. Grazie a tale verdetto, occorrerà valutare, caso per caso, se lo sciopero afferisca realmente all’ordinario esercizio dell’attività della compagnia e se rientri davvero nel suo ambito di controllo. Solo qualora non sussistano queste due condizioni, le circostanze si definiscono eccezionali e dunque la compagnia può legittimamente negare la compensazione ai passeggeri.

Per fare un esempio, l’aeroporto di Amsterdam “Schipol” ha deciso che quest’estate limiterà il numero dei viaggiatori che possono partire dall’aeroporto ogni giorno, al fine di evitare situazioni vissute nelle ultime settimane: code estremamente lunghe e passeggeri che si ritrovavano quasi sempre senza volo. In questo caso, allora, la compagnia aerea potrebbe non avere responsabilità e, dunque, non sarebbe tenuta a pagare la compensazione, anche se la cancellazione venisse comunicata a meno di 14 giorni dalla partenza. Tieni a mente però che, in ogni caso, la compagnia aerea ha – nei confronti del passeggero – l’obbligo di assistenza e di riprotezione su un altro volo anche quando la circostanza è eccezionale.

Anche in caso di cancellazione del volo dovuta a circostanze eccezionali, hai diritto sia alla scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto (entro 7 giorni) o la riprotezione su un altro volo alternativo che all’assistenza da parte della compagnia.

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    [Immagine: Persone vettore creata da pikisuperstar – it.freepik.com]