Grazie al rinnovo dell’accordo di Adiconsum e delle altre associazioni consumatori con ABI, l’Associazione bancaria italiana, è stata prorogata fino al 31 marzo 2021 la possibilità di sospendere i pagamenti di
- mutui ipotecari residenziali (anche relativi ad immobili non adibiti ad abitazione principale) che non possono accedere al Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (“Fondo Gasparrini”);
- finanziamenti a rimborso rateale erogati a persone fisiche che non presentano ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda di sospensione.
La sospensione ha una durata massima di 9 mesi, può riguardare la quota capitale o l’intera rata e può essere richiesta per:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni solari consecutivi;
- riduzione del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019;
- morte o grave infortunio del debitore.
Attenzione! La durata della modifica del piano dei pagamenti del prestito a seguito dell’applicazione della moratoria non deve superare i nove mesi, comprensivi di eventuali periodi di sospensione già concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Come fare domanda?
È sufficiente inoltrare una richiesta scritta alla banca che ha erogato il mutuo o il finanziamento. Utilizza questo modulo:
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Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018
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