La Firma Digitale è l’equivalente informatico della firma autografa e ne ha il medesimo valore legale con in più il vantaggio della totale sicurezza.
La normativa italiana attribuisce alla firma digitale lo stesso valore della firma autografa e rende pienamente validi ai fini di legge i documenti informatici sottoscritti digitalmente.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale, emanato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m., fissa i criteri e le modalità per la realizzazione, la sottoscrizione, la gestione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Ogni cittadino ha diritto di potersi relazione con le amministrazioni pubbliche attraverso le tecnologie dell’informazione (inviare o chiedere documenti). Gli stessi pagamenti nei confronti della PA possono essere effettuati con l’applicazione IO che abbiamo imparato a conoscere in periodo di pandemia.
Ogni documentazione informatica inviata alla PA se sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta – se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale – che garantiscano l’identificabilita’ dell’autore e l’integrità del documento. La firma digitale per essere valida deve essere rilasciata da un ente Certificatore. I Certificatori possono essere ad esempio Poste Italiane Spa oppure le Camere di Commercio. L’elenco dei certificatori è visibile on-line presso l’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), possiamo richiamare ancora le più note Aruba, Actalis e Infocert.