I Piani individuali di risparmio (PIR) sono forme di investimento di medio-lungo periodo in strumenti finanziari di imprese che, al ricorrere di determinati requisiti di legge, danno importanti benefici fiscali.
Il loro obiettivo è quello di collegare i risparmi degli italiani agli investimenti delle imprese, dunque incentivare l’economia reale.
Il Piano individuale di risparmio può essere costituito da:
- persone fisiche residenti in Italia;
- che non abbiano, nello stesso momento, più di un piano di risparmio;
- che non lo condividano con altre persone fisiche.
I PIR non possono invece essere sottoscritti da aziende e altre persone giuridiche.
Il PIR permette l’investimento in diversi strumenti finanziari (quote di fondi, azioni, obbligazioni, etc.) e può essere aperto rivolgendosi a:
- intermediari abilitati;
- compagnie di assicurazione.
I BENEFICI FISCALI
Consistono nell’esenzione dalle imposte sulle rendite finanziarie generale dall’investimento (tassate normalmente al 12,5% o al 26%) e dalle imposte di successione.
Requisiti per godere dei benefici fiscali (per PIR costituiti a far data dal 1° gennaio 2020):
- l’investimento non deve superare i 30.000 euro annui e comunque i 150.000 euro complessivi;
- limite del 10% del portafoglio in strumenti emessi dallo stesso emittente;
- almeno il 70% dell’investimento totale deve essere destinato a “strumenti finanziari qualificati”, ovvero emessi da imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia;
- di quest’ultimo 70%, almeno il 25% deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle presenti nell’indice FTSEMib di Borsa Italiana (e indici equivalenti), il 5% in piccole e piccolissime imprese.
- gli strumenti finanziari vanno detenuti almeno 5 anni.
Con riferimento a quest’ultimo punto, un disinvestimento anticipato porta al venir meno dell’agevolazione fiscale e le imposte andranno versate in misura ordinaria.
I PIR ALTERNATIVI
Introdotti nel 2020 con l’obiettivo di indirizzare il risparmio verso piccole e medie imprese non quotate che sono state particolarmente colpite dalla pandemia da Covid-19, sono complementari ai PIR tradizionali – cioè ogni risparmiatore può essere titolare sia di un PIR tradizionale che di uno alternativo.
Differiscono le soglie (per i PIR alternativi si può arrivare a investire fino a 300.000 euro ogni anno fino al tetto di 1,5 milioni di euro) e i vincoli di investimento (almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi da imprese con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle inserite negli indici FTSEMib e FTSEMid Cap di Borsa Italiana, come anche in crediti delle medesime imprese e in prestiti a queste erogati).
Vi è infine un limite alla concentrazione degli investimenti su strumenti della stessa impresa (o impresa del medesimo gruppo) fissato al 20%.
LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
Con riferimento ai PIR alternativo è stato introdotto un credito d’imposta in caso di investimenti in perdita effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno cinque anni.
Il credito d’imposta:
- non può superare il 20% della somma investita sino al momento in cui si realizza la minusvalenza;
- si può utilizzare in 10 quote annuali di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi oppure in compensazione su modello F24.
Realizzato con fondi L.R. 4/2017 anno 2021
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