Sono 5 le novità introdotte dalla nuova normativa:
1 – Il cliente riceve le informazioni sui costi e oneri dal proprio intermediario, sia esso banca o società di intermediazione, in due momenti:
- prima dell’investimento viene comunicata la stima di costi e oneri da sostenere (ovvero di commissioni, spese e imposte) per lo specifico investimento;
- almeno una volta all’anno devono essere presentati i costi e gli oneri sostenuti per la totalità degli investimenti in essere.
2 – L’informativa riporta, distintamente:
- i costi e gli oneri degli strumenti finanziari, ovvero di obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, etc.;
- i costi e gli oneri dei servizi di investimento e accessori, ovvero consulenza e ricezione/trasmissione di ordini.
3 – I costi e gli oneri degli strumenti finanziari variano a seconda della tipologia di strumento e possono essere applicati dalle società che li hanno emessi in diversi momenti:
- al momento della sottoscrizione (per obbligazioni ed alcuni fondi comuni di investimento);
- nel corso dell’investimento (è il caso dei fondi comuni di investimento che prevedono una gestione continuativa);
- al verificarsi di determinate condizioni (es. obiettivi di rendimento);
- alla fine del periodo di investimento (es. commissioni di uscita).
4 – i costi e gli oneri relativi ai servizi di investimento e accessori variano a seconda dei servizi forniti e posso essere applicati dalle banche in vari modi:
- periodicamente e calcolati in misura fissa o percentuale;
- per ogni singola operazione.
5 – Al fine di mostrare al cliente il totale di costi e oneri, l’informativa somma le seguenti voci:
- costi e oneri degli strumenti finanziari;
- costi e oneri dei servizi di investimento e accessori;
- incentivi monetari (ovvero, pagamenti che vengono retrocessi dalle società emittente gli strumenti finanziari alla banca).
Gli importi devono essere mostrati sia in termini monetari che percentuali e deve essere espressa la loro incidenza sul rendimento degli investimenti.