Agenzia Entrate Riscossione: attivo il servizio ContiTu, per escludere dalla rottamazione le cartelle che non riesci a pagare

Agenzia Entrate Riscossione: attivo il servizio ContiTu, per escludere dalla rottamazione le cartelle che non riesci a pagare

Se hai fatto domanda di rottamazione delle cartelle esattoriali, ma le rate che ti sono state comunicate da Agenzia Entrate Riscossione sono per te “troppo pesanti”, puoi da oggi rivedere il tuo piano di rientro ed andare ad escludere le partite che non riesci a pagare.

L’Agenzia Entrate Riscossione ha infatti reso disponibile sul suo portale web il servizio ContiTu, che dà la possibilità di andare a togliere alcune delle cartelle inserite nella domanda originaria di rottamazione, riducendo così l’importo delle singole rate.

COME FUNZIONA?

  • Il servizio ContiTu può essere utilizzato per la Rottamazione-quater, per la riammissione alla Rottamazione-quater e per la più recente Rottamazione-quinquies;
  • Compilando il form e selezionando le sole cartelle che vuoi continuare a pagare – e che quindi mantengono i benefici della rottamazione – potrai scaricare subito i nuovi moduli di pagamento, che ti saranno trasmessi anche tramite e-mail. I moduli riporteranno l’importo aggiornato non conteggiando quello dovuto per le cartelle/avvisi che hai deciso di eliminare dal piano di pagamento;
  • Per i debiti per i quali non proseguirai invece il pagamento delle rate, la “Rottamazione-quater”, la Riammissione alla Rottamazione-quater e la “Rottamazione-quinquies” non produrranno effetti e l’Agente della riscossione riprenderà le azioni di recupero;
  • È possibile modificare il piano rate tramite il servizio ContiTu fino ad un massimo di 10 volte per ogni “comunicazione delle somme dovute”.

Va infine ricordato che viene perso il beneficio della rottamazione delle cartelle esattoriali:

  • Per Rottamazione-quater e Riammissione alla Rottamazione-quater: in caso mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste dal piano di dilazione;
  • Per la Rottamazione-quinquies: in caso mancato o insufficiente versamento di due rate anche non consecutive e, nel caso di unica rata o ultima rata del piano, anche per tardivo versamento superiore a cinque giorni.

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