Ancora un successo per Adiconsum Emilia Centrale sul fronte dei buoni fruttiferi postali della serie Q/P. Un cittadino reggiano possessore di due vecchi buoni fruttiferi del 1988 ha fatto ricorso contro Poste Italiane, che non voleva riconoscergli pienamente i rendimenti indicati sul retro dei titoli, ottenendo ben 23.000 euro.
La questione giuridica sottoposta all’esame dell’Arbitro Bancario e Finanziario con l’assistenza dell’Associazione consumatori della Cisl concerne le condizioni di rimborso dei buoni, essendo stato utilizzato dall’intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie «P» quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q». A seguito dell’emanazione del D.M. 13/6/1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1/1/1987.

«I buoni fruttiferi oggetto del ricorso risultano essere stati emessi in epoca successiva all’emanazione del decreto ministeriale e, dunque, in un momento in cui la serie P non era in corso» – spiega Patrizia Barletta (nella foto), esperta di Adiconsum Emilia Centrale – «Sui buoni è stato quindi apposto un timbro recante l’indicazione della serie Q e dei nuovi rendimenti sul retro, ma unicamente prendendo in considerazione il periodo che va dal 1° al 20° anno di possesso, senza nulla prevedere invece per il periodo che va dal 21° al 30° anno».
Ecco quindi che l’Arbitro Bancario e Finanziario, interpellato su quali fossero i tassi da applicare dal 21° anno in poi, ha rilevato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi d’interesse riportati sui buoni – più alti perché riferiti ad una serie precedente – e, dunque, dichiarato Poste tenuta al pagamento in favore del ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sul retro del titolo, oltre che al pagamento delle spese della procedura.
Se si è in possesso di questa particolare serie di buoni postali, il consiglio di Adiconsum è quello di non fermarsi nemmeno di fronte al rifiuto sistematico di Poste Italiane di rimborsare secondo i tassi riportati sul titolo e nemmeno se i buoni sono già stati riscossi. «Gli uffici postali sono tenuti a rilasciare su richiesta le copie dei buoni incassati e la contestazione resta possibile» – ricorda Barletta. E se la differenza tra quanto liquidato dall’ufficio postale e quello a cui si ha diritto può essere, come in questo caso, davvero significativa, allora il gioco vale senz’altro la candela.
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