È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28 marzo, l’atteso Decreto sull’applicazione del Decreto legge del 17 marzo scorso sulle nuove modalità di accesso al Fondo di solidarietà mutui per l’acquisto della prima casa, il c.d. “Fondo Gasparrini”, in ragione della crisi generata dall’emergenza sanitaria.
In particolare, il decreto regola l’accesso al fondo per i lavoratori che:
- si sono visti sospendere l’attività lavorativa per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
- hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione pari al 20% dell’orario complessivo.
È possibile sospendere il mutuo
- Per sei mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra i 30 e i 150 giorni lavorativi consecutivi;
- Per dodici mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- Per diciotto mesi, e la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro è superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi
È inoltre possibile richiedere la sospensione più volte e anche per periodi non continuativi, per un periodo non superiore a diciotto mesi.
Possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo anche coloro che avevano già ricevuto la sospensione, a patto che il pagamento regolare sia ripreso per almeno tre mesi.
Sono inoltre ammessi, in deroga al normale funzionamento del “Fondo Gasparrini”, i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver subito, in ragione dell’emergenza Coronavirus, una riduzione del 33% di fatturato dal 21/2/2020 alla data della domanda e comunque nell’ultimo trimestre.
Oltre al modulo di domanda, è necessario allegare la copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito o la richiesta del datore di lavoro che attesta la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non riconducibili a responsabilità del lavoratore, che indichi periodo di sospensione e percentuale di riduzione dell’orario di lavoro. Non è invece richiesto l’ISEE.
Per assistenza nella richiesta di sospensione puoi chiedere a noi! Ti basta compilare il form di contatto che trovi qui sotto.
Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018

